Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26996 del 2 luglio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:26996PEN

Massima

Massima ufficiale
È impugnabile con l'appello - e non con il ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il Tribunale rigetti l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art. 7 deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.

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