Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 100 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:100SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile qualora sopravvenga la carenza di interesse della parte ricorrente, anche in presenza di un previo consenso della controparte, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile quando la parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, anche in presenza di un previo consenso della controparte, comportando la compensazione delle spese di lite tra le parti. Nello specifico, la massima giuridica può essere formulata come segue: Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, anche in presenza del consenso della controparte, comportando la compensazione delle spese di lite tra le parti. Tale principio trova applicazione quando, nonostante l'originaria legittimazione ad agire, vengano meno nel corso del giudizio le ragioni che hanno dato impulso all'impugnazione, rendendo così priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio. In tali ipotesi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito è venuto meno per fatti sopravvenuti, indipendentemente dalla fondatezza originaria delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite rappresenta, in tal caso, la naturale conseguenza dell'assenza di soccombenza di una delle parti, essendo il venir meno dell'interesse alla decisione di merito imputabile a entrambe le parti processuali.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/01/2017

N. 00100/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2013, proposto da:
Compagnia Toscana Trasporto Nord s.r.l. (CTT Nord s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Firenze, via dei Conti n. 3;

contro

Provincia di Livorno, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l'annullamento

della Disposizione n. 107 del 12.12.2012 e n. 116 del 28.12.2012 del Dirigente della U.S. 1.2 mobilità Trasporti e Pianificazione della Pro…

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