Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1035 del 2011

ECLI:IT:TARTOS:2011:1035SENT

Massima

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La revoca di una procedura di gara da parte della stazione appaltante, intervenuta dopo l'instaurazione del relativo giudizio amministrativo, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente. Tale principio si fonda sulla considerazione che, una volta venuto meno l'atto impugnato, non sussiste più l'interesse del ricorrente alla pronuncia nel merito, essendo stato soddisfatto il suo interesse primario all'annullamento dell'atto lesivo. La revoca, quale atto di autotutela della pubblica amministrazione, comporta l'eliminazione retroattiva degli effetti dell'atto impugnato, facendo venir meno la materia del contendere e imponendo al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Tuttavia, poiché la revoca è intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, in applicazione del principio della soccombenza. Pertanto, la cessazione della materia del contendere per revoca dell'atto impugnato, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio, comporta la condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente.

Sentenza completa

N. 00297/2011
REG.RIC.

N. 01035/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2011, proposto dalla società ((omissis)) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via del Proconsolo, n. 11;

contro

Estav Nordovest - Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via ((omissis)), n. 56;

nei confronti di

Hewlett Packard Italiana S.r.l.;

per l'annullamento

- della lettera di invito 20/1…

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