Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1795 del 17 gennaio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:1795PEN

Massima

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale che incide sulla commisurazione della pena, sopravvenuta prima dell'integrale espiazione della sanzione, impone al giudice dell'esecuzione di procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato, applicando la più favorevole normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, senza poter fare ricorso a criteri matematico-proporzionali o automatismi che replicano le scelte operate in sede di cognizione. Il giudice deve, invece, rinnovare il giudizio di proporzionalità sostanziale tra la sanzione edittale e la portata lesiva della condotta concretamente realizzata, tenendo conto dei nuovi limiti edittali e valutando la congruità della pena originariamente inflitta alla luce dell'obiettiva evoluzione della cornice legale sanzionatoria, senza poter limitarsi a ritenere la pena congrua per la mera conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto. Qualora la pena sia stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve rideterminarla con le modalità di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., e solo in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. La rideterminazione in melius della pena è necessaria tutte le volte in cui il giudice della cognizione l'abbia commisurata in misura prossima al o coincidente con il minimo edittale successivamente dichiarato incostituzionale, in quanto il giudizio compiuto in sede di cognizione, ancorato ad un dato normativo medio tempore espunto dal sistema perché incostituzionale, non assicura la necessaria proporzione tra la gravità del fatto e il profilo soggettivo del reo, da una parte, e la misura della pena, dall'altra, che deve essere determinata in ragione del trattamento sanzionatorio previsto, nel momento della nuova decisione, dal paradigma di incriminazione astratto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/05/2019 del GIP TRIBUNALE di PADOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere CAPPUCCIO DANIELE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 maggio 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 4…

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