Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4199 del 7 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4199PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 2 legge 26 settembre 1986, n. 599 (revisione della legislazione valutaria) ha sostituito l'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 conv. in legge 30 aprile 1976, n. 159 e succ. mod. (disposizioni penali in ma teria di infrazioni valutarie) ridisegnando i reati di illegale esportazione all'estero di valuta, soprattutto avendo riguardo all'entita` del fatto che, perche` costituisca reato, deve eccedere, nel corso di un triennio, con una o piu` azioni, la somma complessiva di 100 milioni di lire. L'ultimo alinea dell'articolo sostituito poi ha disposto che "nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attivita`..." di esterovestizione, mentre l'art. 4 legge n. 599 del 1986 ha abrogato lo art. 1 bis, aggiunto con l'art. 2 legge 23 dicembre 1976, n. 863 nel d.l. n. 31 del 1976, che appunto prevede l'esterovestizione. La detta disposizione della nuova legge non priva di autonomia l'esterovestizione, ne` ne modifica la natura, ma la circoscrive quanto a mezzi e comportamenti, e soprattutto ne significa la punibilita` e i suoi limiti in ragione dell'entita` del fatto e del suo arco temporale. Invero non si puo` ritenere che la detta espressione voglia indicare che l'esterovestizione perche` sia punibile si debba sempre concretizzare in un contrabbando valutario o in una illecita costituzione all'estero di attivita` o disponibilita`, perche` cio` significherebbe attribuire un significato pleonastico alla disposizione sull'esterovestizione; ma se cio` fosse vero il legislatore si sarebbe limitato ad abrogare l'art. 1 bis, come va fatto, senza far piu` menzione dell'esterovestizione. Ne` la circostanza che il fatto di esterovestizione possa essere plurisussistente, cioe` risultare composto da piu` atti, folgorati nel loro effettivo valore al momento del loro compimento, sino al raggiungimento dei 100 milioni di lire nel triennio, puo` far ritenere istantaneo e non permanente il reato, perche` esso fa pur sempre riferimento alla situazione di apparenza della esterovestizione, derivante da una simulazione soggettiva di titolarita` diversa dalla reale, che, concretizzatasi nei suoi limiti quantitativi e temporali di rilevanza penale, perdura nel tempo sino a quando l'agente la faccia cessare.   da vedere: [p84\04687] [p83\01705]

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