Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1408 del 4 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1408CIV

Massima

Massima ufficiale
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato. Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.

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