Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10048 del 15 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10048PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, deve essere inquadrato nell'insediamento non abitativo, e quindi alla stregua di quello produttivo, lo scarico, nei servizi igienici di un impianto produttivo, dei reflui da lavaggio delle mani e da pulitura delle scarpe degli operai aventi caratteristiche tipiche di quelle dell'insediamento produttivo (nella specie costruzioni meccaniche e verniciatura) e parametri inquinanti esorbitanti dai limiti di accettabilità fissati dalla tabella c) della legge 10 maggio 1976, n.. 319. Infatti l'art.. 1 quater legge 8 ottobre 1976, n.. 690 stabilisce che deve essere ritenuto egualmente produttivo l'insediamento civile od ogni altro insediamento non produttivo che dia luogo a scarichi terminali "non esclusivamente assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".

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