Tribunale civile Taranto sentenza n. 22 del 5 gennaio 2024

Massima

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Il giudice, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è tenuto a valutare la prova dei fatti costitutivi dell'illecito contestato secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., gravando sull'amministrazione procedente l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, mentre all'opponente è riservata la sola dimostrazione di circostanze negative incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sull'esclusione della sua responsabilità. Pertanto, qualora l'amministrazione fondi la propria pretesa unicamente sulla fede privilegiata del verbale di accertamento, senza fornire ulteriori elementi probatori a sostegno dei fatti costitutivi dell'illecito, in presenza di circostanze che rendano dubbia o contraddittoria la ricostruzione operata dai pubblici ufficiali, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione per mancanza di prova sufficiente. Ciò vale in particolare quando la qualificazione giuridica dell'illecito si basi su presupposti di fatto non adeguatamente dimostrati, come l'effettiva natura del terreno oggetto di intervento, ovvero quando l'amministrazione non abbia fornito prova della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle norme sanzionatorie, in ragione delle modifiche normative intervenute successivamente all'accertamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1 sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8939/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
tra
Ce.Co., rappresentato e difeso dall'avv. Do.Pe., in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
e
PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mi.Tr., giusta mandato in atti
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2016, Ce.Co. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. P345 emessa dalla Provincia di Taranto l'8.11.2016 e notificata il 21.11.2016, con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 1.896,97 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 com…

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