Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35685 del 6 agosto 2019

ECLI:IT:CASS:2019:35685PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca di beni disposto nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso in quanto "abitualmente dedito a traffici delittuosi" ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, deve essere annullato senza rinvio qualora la fattispecie di pericolosità sociale generica prevista dalla legge sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto in contrasto con i principi di determinatezza e prevedibilità della norma penale, nonché con il diritto alla libertà personale tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In tali casi, venendo meno il presupposto legale della misura di prevenzione, i beni confiscati devono essere restituiti ai legittimi proprietari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa che consentiva l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e delle relative misure patrimoniali del sequestro e della confisca anche ai soggetti indicati nella previgente legge n. 1423 del 1956, articolo 1, lettera a), in quanto tale fattispecie di pericolosità sociale "generica" non rispetta i requisiti di precisione, determinatezza e prevedibilità richiesti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per legittimare restrizioni della libertà personale. L'interpretazione "tassativizzante" proposta dalla giurisprudenza di legittimità non è ritenuta sufficiente a colmare tale originaria carenza di determinatezza della norma, essendo necessaria l'esistenza di un "diritto scritto di produzione legislativa" che definisca in modo chiaro e puntuale i presupposti applicativi delle misure di prevenzione. Pertanto, in assenza di un valido presupposto normativo per l'applicazione della misura di prevenzione, il provvedimento di confisca dei beni deve essere annullato e i beni restituiti ai legittimi proprietari, in quanto la declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di pericolosità sociale generica fa venir meno il requisito legale che legittimava l'adozione della misura patrimoniale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

Dott. VIGNA Maria S - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA SABINA VIGNA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Brescia ha rigettato il ricorso presentato da (OMISSIS) e (OMISSIS) (terza interessata) avverso il decreto del Tribunale di Cremona del …

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