Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 374 del 2021
ECLI:IT:TARSAR:2021:374SENT
Massima
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L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'indire una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è tenuta ad osservare il quadro normativo vigente, in particolare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di criteri di aggiudicazione. Qualora l'amministrazione rilevi irregolarità o vizi nella procedura di gara, essa può legittimamente esercitare il potere di autotutela e disporre l'annullamento degli atti di gara, al fine di riedire la procedura nel rispetto della normativa di settore. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
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Sentenza completa
Pubblicato il 25/05/2021
N. 00374/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2021, proposto da Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Silvio Pinna, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non costituito in giudizio; Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raniero Allori, con domicilio digitale come da PEC da R…
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