Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3490 del 15 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3490PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 164 cod. pen., secondo cui la sospensione della pena può essere concessa non più di due volte, non è preclusiva di nuova concessione del beneficio allorché la sospensione di condanna intermedia sia relativa a contravvenzione successivamente depenalizzata, giacché, a norma dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., quando vi sia stata condanna per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

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