Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 58 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:58SENT

Massima

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Il provvedimento con cui un Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario, emesso ai sensi dell'art. 23, commi 13-bis e 13-quater del codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la violazione commessa implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, per la quale è previsto il rimedio del ricorso al giudice di pace. Inoltre, in caso di violazione del divieto previsto dall'art. 23 cit., l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all'applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge. Il sistema sanzionatorio relativo alla violazione in esame prevede, infatti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, cui può seguire la sanzione accessoria della rimozione, da eseguirsi a cura del contravventore e, in difetto, dall'Amministrazione, che pone poi, con separato provvedimento, le spese occorse a carico del contravventore. Pertanto, la controversia relativa al provvedimento di rimozione di un impianto pubblicitario, emesso ai sensi dell'art. 23 del codice della strada, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo.

Sentenza completa

N. 02011/2010
REG.RIC.

N. 00058/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02011/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2010, proposto da:
Cer.Bon S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Tommaso Cerciello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Calabrese e Giuseppe Romano, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156;

contro

Comune di Nola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone, con domicilio eletto in Napoli, al Centro Direzionale - Is.E/2 - scala A, presso lo studio Capotorto -Sito);

per l'annullamento

previa sospensione

dell’atto prot. n.1696 del 28.1.2010 recante diffida alla rimozione di impianto pubblicitar…

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