Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5972 del 17 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5972PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esclusione dalla depenalizzazione, di cui all'art. 34 lett. e) legge 24 novembre 1981, n. 689, relativa ai reati previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica degli alimenti (con la sola eccezione delle due contravvenzioni previste negli artt. 8 e 14 legge medesima) non riguarda le ipotesi contravvenzionali contemplate nel regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. (Fattispecie relativa a ritenuta depenalizzazione della contravvenzione, prevista dall'art. 29 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e sanzionata dall'art. 17 legge 30 aprile 1962, n. 283, contestata dall'imputato per aver gestito un deposito all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in carenti condizioni igieniche).

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