Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36339 del 30 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:36339PEN

Massima

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Il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di compiere un'azione che possa cagionare lesioni, è sufficiente per l'integrazione dei reati di lesioni personali e percosse, anche qualora le dichiarazioni rese dalla parte lesa in dibattimento risultino in contrasto con quelle precedentemente rilasciate alla polizia giudiziaria, purché le deposizioni delle parti offese siano ritenute logiche e concordi dai giudici di merito, la cui valutazione della credibilità dei testimoni non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non si traduca in un vizio della motivazione. L'eventuale lettura in dibattimento di parti di verbali contenenti il contenuto di una querela, in violazione del divieto di cui all'art. 514 c.p.p., costituisce una mera irregolarità che non determina la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità delle sole parti del verbale che riportano il contenuto della querela stessa. La motivazione della sentenza di condanna, pur se concisa, è adeguata laddove faccia riferimento alle deposizioni delle parti offese, ritenute logiche e concordi, nonché alle dichiarazioni di altri testimoni che confermano la dinamica dei fatti, senza che sia necessaria un'analitica confutazione di tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente che la motivazione consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Sentenza completa

F. P., accusato di avere procurato lesioni personali al cognato M. A. e di avere percosso la sorella F. C., veniva condannato alle pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile A. M. ed al pagamento delle spese di giustizia e di quelle sostenute dalla parte civile, dal Tribunale monocratico di Catanzaro con sentenza emessa in data 22 febbraio 2000, confermata sostanzialmente dalla Corte di Appello della stessa Città con sentenza del 24 gennaio 2002. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione F. P. che deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e di inammissibilità, in quanto la testimonianza di M. A. era stata acquisita in violazione della legge in quanto nel corso della deposizione era stata data lettura della querela sporta dal M. 2) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza perché la Corte di merito si era li…

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