Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5167 del 4 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:5167PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di merito che si limiti ad applicare l`amnistia, senza motivare il diniego dell`applicabilita` dell`art. 129 cod.proc.pen., con cio` stesso necessariamente esclude che ricorra la prova evidente per doversi far luogo ad assoluzione dell`imputato nel merito e comunque in tal caso eventuali vizi di motivazione non sono deducibili in cassazione, giacche` l`inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l`obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato. Ove, peraltro, nel giudizio penale sia stata esercitata l`azione civile, il giudice di secondo grado, nel dichiarare l`avvenuta estinzione del reato per amnistia e nel decidere quindi sull`impugnazione ai sensi e per gli effetti dell`art. 578 cod.proc.pen., non puo` confermare automaticamente le statuizioni sui capi civili, ma deve prendere in esame il contenuto del gravame e vagliare la responsabilita` dell`imputato valutando criticamente la decisione adottata dal primo giudice.

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