Cassazione penale Sez. I sentenza n. 872 del 4 marzo 1999

ECLI:IT:CASS:1999:872PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella procedura diretta all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., regolata da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e caratterizzata da esigenze di celerita`, non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorita` amministrativa procedente, di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non solo perche` all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e` previsto l'avviso orale del Questore, ma anche perche`, nei casi in cui non e` previsto l'avviso orale, l'attivita` interna svolta dall'autorita` di polizia ha natura prodromica e si concretizza direttamente nella proposta del Questore, il cui accoglimento e` possibile solo a seguito dello svolgimento di un procedimento di natura giurisdizionale, nel quale l'interessato puo` svolgere tutta l'attivita` necessaria alla sua difesa.   da vedere: Sen 12/10/1998 10103 sez LAV Sen 27/02/1998 2601 sez 1 Pen Sen 17/11/1997 10425 sez 1 Pen

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