Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2228 del 23 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2228CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale, a norma dell`art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nel testo sostituito dall`art. I della legge 23 dicembre 1966 n. 1147) e` improcedibile il ricorso per ineleggibilita` non depositato nella cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dalla sua notifica, ancorche` detta notifica sia stata effettuata dall`istante prima di ricevere la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento presidenziale di fissazione dell`udienza; infatti la omessa o invalida comunicazione del decreto presidenziale non fa decorrere il termine per la notifica del ricorso, ma, una volta che questa sia avvenuta per iniziativa del ricorrente (che ha cosi` reso priva di rilievo ogni precedente irritualita` relativa alla comunicazione), inizia a decorrere il termine perentorio fissato per il deposito degli atti in cancelleria.    da vedere: Sen 01/06/1991 6212 sez 1 Civ

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