Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6331 del 18 luglio 1987
ECLI:IT:CASS:1987:6331CIV
Massima
Massima ufficiale
La presa in consegna dell`opera effettuata in esecuzione di un contratto di appalto non equivale ad accettazione della medesima, giacche` l`accettazione esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell`opera stessa con una conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati quali l`esonero dell`appaltatore da ogni responsabilita` per i vizi e le difformita` conosciuti e conoscibili e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. da vedere:[s75\00964]
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