Cassazione penale Sez. III sentenza n. 663 del 26 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:663PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esportazione di titoli di credito esteri è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 1 D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159, in quanto la dizione "nazionale od estera" usata solo dopo la parola "valuta" è riferibile a ciascuno degli altri beni menzionati dalla norma, tra cui i titoli di credito. Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice di cui al D.L. citato, per l'espresso richiamo operato dall'art. 1, la disciplina normativa riguardante la esportazione di valuta rimane pur sempre regolata dalla legge 25 luglio 1956 n. 786.

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