Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3219 del 31 ottobre 1990
ECLI:IT:CASS:1990:3219PEN
Massima
Massima ufficiale
Il fatto di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8 comma secondo legge n. 772 del 1972 costituisce un reato unico, istantaneo ed irripetibile, nel quale confluiscono le contingenti modalita` comportamentali di lesione dell'obbligazione militare da parte dell'obiettore totale e che a seguito della sentenza n. 409 del 1989 della corte costituzionale e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni e non piu` da due a quattro anni. da vedere: Sen 18/09/1989 12353 sez 1 Pen
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