Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4400 del 1 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:4400PEN
Massima
Massima ufficiale
Peculiare caratteristica del delitto di falsità ideologica, previsto dall'art. 486 c.p., che lo distingue da quello contemplato dall'art. 488 c.p., è la sussistenza al momento del riempimento, del diritto di completare il documento, conferito in precedenza dall'autore all'agente. I delitti di falsità in foglio firmato in bianco sono configurabili anche per i titoli di credito, e in particolare per l'assegno bancario in bianco cioè privo all'origine di taluno dei requisiti prescritti, essendo sufficiente che tali requisiti sussistano tutti solo al momento della presentazione alla banca trattaria, mentre sono indispensabili all'origine soltanto la sottoscrizione del traente, l'ordine di pagare ed il nome del trattario. L'art. 491 c.p., che equipara determinate scritture private agli atti pubblici agli effetti della pena, non richiama accanto all'art. 485 anche l'art. 486, che prevede le falsità — ideologiche e non materiali — commesse in scritture private in bianco. Il legislatore non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture private suddette. Anche in questi casi, pertanto, si applica la pena stabilita nell'art. 486 per tutte le scritture private, senza distinzione alcuna. Il delitto di falsità materiale previsto dall'art. 488 c.p. si verifica non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum, o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento (per esempio, in caso di prestazioni corrispettive, perché soggetto alla condizione sospensiva dell'esecuzione della prestazione da effettuarsi per prima).
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