Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 141 del 14 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:141PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 -modifiche al sistema penale - consente al giudice di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente solo quando egli ritenga di dover determinare la durata della pena entro il limite di un mese. Ne consegue che se il giudice infligge una pena detentiva superiore al mese non puo` sostituirla con quella pecuniaria della stessa specie e il suo provvedimento e` illegittimo.

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