Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3555 del 29 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:3555CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell`ipotesi di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per malattia, il difetto di tempestivita` del recesso del datore di lavoro non determina automaticamente l`illegittimita` di tale atto, essendo onere del lavoratore provare che l`intervallo temporale fra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione del recesso da parte del l`imprenditore abbia superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, si` da far ritenere - eventualmente in concorso con altre circostanze di fatto significative - la tacita rinuncia del datore di lavoro (peraltro non configurabile ove nell`intervallo predetto siano continuate la malattia e l`assenza del dipendente) ad avvalersi della facolta` di recedere dal rapporto. da vedere: Sen 11/04/1987 3650 sez 1 Civ

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