Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6618 del 24 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6618PEN

Massima

Massima ufficiale
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405 in riferimento agli artt 25 e 102 della costituzione. Invero, a seguito della modifica della natura dell'azione civile esercitata nel procedimento penale, da considerarsi non più accessoria alla azione penale, il giudice penale va considerato quale giudice naturale di chi faccia valere i suoi diritti civilistici in quel procedimento; ne può attribuirglisi qualità di giudice speciale o straordinario in quanto la disciplina dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, che ha effetto con riferimento all'applicazione non solo dell'amnistia oggetto di tale legge, ma di ogni altra amnistia sia anteriore che posteriore, non ha carattere di eccezione singolare alle regole generali.

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