Consiglio di Stato sentenza n. 5413 del 2011

ECLI:IT:CDS:2011:5413SENT

Massima

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Il termine di prescrizione del credito relativo al costo di costruzione di opere edilizie oggetto di concessione decorre dal momento del rilascio della concessione stessa, in quanto tale momento costituisce il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare della concessione di versare il dovuto, rendendo il relativo credito certo, liquido ed esigibile. Pertanto, il mancato tempestivo esercizio del potere di determinazione e riscossione del contributo da parte dell'amministrazione comunale non può differire il decorso del termine di prescrizione, configurandosi piuttosto come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il termine di prescrizione. La disciplina legale della prescrizione, non derogabile per atto unilaterale del titolare del diritto, prevale sulla clausola della concessione edilizia che impone al titolare l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori, in quanto tale obbligo non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale, che rimane ancorata al momento del rilascio della concessione. Pertanto, il credito per oneri relativi al costo di costruzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni dalla data di rilascio della concessione edilizia, a nulla rilevando la mancata comunicazione della data di ultimazione dei lavori da parte del titolare della concessione.

Sentenza completa

N. 06688/2004
REG.RIC.

N. 05413/2011REG.PROV.COLL.

N. 06688/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2004, proposto dal:
sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)), in Roma, via ((omissis)) n. 24;

contro

Il Comune di Carlopoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Roma, via Padre Semeria n. 63;

nei confronti di

E.TR. S.p.A. - Servizio Riscossione e Tributi, non costituita ingiudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro - Sezione II^ - n. 279 del 1 febbraio 2004, resa tra le p…

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