Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2320 del 10 marzo 1994
ECLI:IT:CASS:1994:2320CIV
Massima
Massima ufficiale
Ai fini della dichiarazione di litispendenza occorre avere esclusivo riguardo al criterio della prevenzione, senza che possa avere rilevanza qualsiasi indagine sull`effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla declaratoria suddetta sia di ostacolo la circostanza che sia il giudice successivamente adito titolare di tale competenza. conforme: Sen 23/08/1991 9068 sez L Civ
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