Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1259 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1259SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La Provincia, nell'approvazione del PTCP, ha legittimamente esercitato il proprio potere pianificatorio sovracomunale, potendo introdurre prescrizioni conformative di maggior definizione rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, al fine di assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, anche con riferimento ad aree non ricomprese in specifiche reti di tutela ecologica. Tali previsioni, se non possono derogare a quelle dello strumento sovraordinato, possono aggiungere ulteriori interventi e strumenti di tutela coerenti con gli obiettivi perseguiti. 2. La Provincia non è tenuta a fornire una specifica motivazione per ogni singola scelta pianificatoria contenuta nel PTCP, essendo sufficiente che tali scelte non risultino affette da irragionevolezza o intrinseca contraddittorietà e si pongano in linea di coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale (PTR). 3. L'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP, che prevede l'obbligo di intesa tra Comune e Provincia per gli interventi negli "Ambiti di interesse provinciale", non pone un vincolo di inedificabilità assoluta, ma impone una valutazione complessiva sovracomunale finalizzata al contenimento del consumo di suolo, in conformità agli indirizzi della Regione Lombardia. 4. Le modifiche apportate al PTCP in sede di approvazione, volte a recepire le indicazioni della verifica regionale, non hanno richiesto la reiterazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto il piano adottato era già stato sottoposto a tale valutazione con esito positivo, e le variazioni introdotte, essendo più restrittive sotto il profilo ambientale, erano logicamente comprese nell'ambito della VAS già effettuata. 5. Il coinvolgimento dei Comuni e dei privati nel procedimento di formazione del PTCP è stato adeguatamente garantito, senza che l'Amministrazione provinciale abbia ecceduto i limiti del proprio potere pianificatorio sovracomunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/05/2021

N. 01259/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2014, proposto da
F.G.L. Trasporti S.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore
e ((omissis))ò, rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia in persona del legale rappresentante
pro tempore
, Comune di Monza in persona del Sindaco
pro tempore
, entrambi non costituiti in giudizio;
Provincia di Monza e della Brian…

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