Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1426 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:1426SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca in autotutela di precedenti atti illegittimi, adottato nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo il riconoscimento del rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'Amministrazione, nel corso di un giudizio, può revocare in autotutela gli atti impugnati, riconoscendone l'illegittimità, determinando così la cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, consentendo all'Amministrazione di rimuovere autonomamente gli atti illegittimi, senza necessità di un previo annullamento giurisdizionale. La compensazione delle spese rappresenta un corollario di tale principio, in quanto l'Amministrazione, riconoscendo l'illegittimità dei propri atti, ha evitato un ulteriore dispendio di risorse pubbliche e private per la prosecuzione del giudizio. Pertanto, la massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è la seguente: L'Amministrazione, nel corso del giudizio, può revocare in autotutela gli atti impugnati, determinando la cessazione della materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, consentendo all'Amministrazione di rimuovere autonomamente gli atti illegittimi, senza necessità di un previo annullamento giurisdizionale, e rappresenta un corollario del riconoscimento dell'illegittimità dei propri atti, evitando un ulteriore dispendio di risorse pubbliche e private per la prosecuzione del giudizio.

Sentenza completa

N. 02428/2013
REG.RIC.

N. 01426/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02428/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2428 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Algit di ((omissis)) & C Sas ed Ecofer Commerciale Srl, rappresentate e difese dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Fregu…

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