Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6684 del 5 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6684PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attività costitutiva del concorso di persona nel reato, di cui all'art. 110 cod. pen., non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentire e agevolarne l'azione; né ai fini della sussistenza del concorso, è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale alla azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza di concorso in furto aggravato nel fatto di due giovani che seguirono la derubata a lungo con il motociclo e, mentre uno di essi le strappava la catenina, l'altro sostava a breve distanza alla guida del motoveicolo, col motore acceso).

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