Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15422 del 21 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:15422PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di sostanze stupefacenti, la coltivazione di canapa indiana e` equiparata, ai fini della pena, alla fabbricazione illecita della stessa sostanza disciplinata dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, a prescindere dalla quantita` del prodotto, in considerazione della particolare pericolosita` di una attivita` che incrementa la produzione. Di conseguenza, anche la coltivazione casalinga rientra nel concetto di produzione e di fabbricazione previsto dall'art. 71 della legge.    da vedere: Sen 27/07/1987 8592 sez 6 Pen Sen 27/02/1988 2676 sez 6 Pen Sen 19/04/1986 2770 sez 1 Civ

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