Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4346 del 10 maggio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:4346PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel caso di mancata comparizione dell'opponente a decreto penale, la prova dell'impedimento a comparire può essere utilmente fornita anche dopo la pronuncia della sentenza che ordina l'esecuzione del decreto, a condizione però che la prova sia data appena possibile e che l'impedimento, tardivamente documentato, sia stato immediatamente comunicato al giudice.
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