Cassazione penale Sez. II sentenza n. 52630 del 18 dicembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:52630PEN

Massima

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Il giudice di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, è vincolato al divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento. Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, addivenendo a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividendone le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli. Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, senza poter riesaminare il merito della valutazione delle prove, quando i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere di macroscopica evidenza, percepibile "ictu oculi".

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. DAVIGO P. - Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 306/2014 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 29/05/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

sentite le conclusioni del PG Dott. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 9 luglio 2013, il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermo' l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 giugno 2013 che dispose la…

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