Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9374 del 17 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:9374PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata, ex art. 576 cod. proc. pen., a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta riguardante esclusivamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto, senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile.

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