Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8341 del 22 luglio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:8341PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1 lett. f) d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865 prevede l'amnistia per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 (armi clandestine) solo se l'imputato o il condannato avesse denunciato l'arma all'autorita` di p.s., mentre per i reati di cui agli artt. 1, 2, 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi) quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5. tale differente trattamento non viola il principio di uguaglianza e, quindi, la relativa questione di legittimita` costituzionale e` da ritenersi manifestamente infondata. Infatti le due situazioni criminose sono differenti e ragionevolmente il legislatore ha ritenuto la maggiore pericolosita` sociale della prima ed ha previsto, per le armi clandestine, il beneficio solo in caso di denuncia delle stesse, perche`, in tale ipotesi, la pericolosita` sociale, insita nella detenzione di un arma del genere, si appalesa minore.

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