Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2756 del 3 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2756CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora con un motivo di ricorso per cassazione si prospetti un difetto di motivazione che non riguardi un punto di fatto bensì un'astratta questione di diritto – come quando si discuta se la proposizione dedotta da una della parti abbia natura di domanda o di eccezione – il giudice di legittimità, investito a norma dell'art. 348 c.p.c. del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi irrilevante, quando il giudice del merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

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