Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10172 del 11 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:10172PEN

Massima

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Il mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non può essere superato dalla mera presenza di una precedente dichiarazione di domicilio effettuata in fasi anteriori del procedimento, in quanto la norma richiede un adempimento specifico e contestuale all'esercizio del diritto di impugnazione, finalizzato a garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio di appello e a realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato e l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo. Tale previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della L. n. 134 del 2021, non è irragionevole né lesiva del diritto di accesso al giudice di secondo grado, in quanto risponde a finalità di tutela dell'imputato e del difensore nell'esercizio del diritto di impugnazione, nonché di semplificazione e accelerazione delle procedure di notificazione, senza pregiudicare il diritto di difesa e il principio di presunzione di non colpevolezza. La sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, è pertanto conforme ai principi costituzionali e convenzionali, in quanto proporzionata e prevedibile, e non configura una restrizione irragionevole del diritto di accesso al giudice di secondo grado.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. MASINI Tiziano - Relatore

Dott. BELMONTE ((omissis)) - Consigliere

Dott. PILLA Egle - Consigliere

Dott. SGUBBI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gi.Gi. nato a C il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 7 settembre 2023 della Corte Appello di Milano
udita la relazione svolta dal ((omissis));
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla lo 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. ((omissis)) ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chie…

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