Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47876 del 22 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:47876PEN

Massima

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Il reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) richiede la prova della sussistenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, caratterizzata dalla stabilità dell'organizzazione, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una pluralità di soggetti che, in posizioni e con compiti diversi, concorrono alla realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione. Ai fini della configurabilità del reato associativo, non è necessaria la prova di un ruolo apicale o di una partecipazione attiva di ciascun concorrente, essendo sufficiente la dimostrazione del suo contributo, anche occasionale o marginale, alle attività del sodalizio, purché consapevole e volontario. La responsabilità del singolo partecipante può essere affermata anche sulla base di elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, idonei a delineare il suo effettivo inserimento nell'associazione e il suo ruolo all'interno della stessa. Inoltre, l'eventuale assoluzione di uno o più coimputati dal reato associativo non comporta necessariamente l'esclusione della responsabilità degli altri imputati, qualora permangano sufficienti elementi probatori a carico di questi ultimi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OP. An. , nato a (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 12 Novembre 2010 dalla Corte di Appello di Messina, che, decidendo in sede di rinvio (Corte Suprema di Cassazione, sentenza della Quarta Sezione Penale in data 2 marzo 2006), ha determinato la pena in cinque anni e quattro mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa;

Fatti di reato ex articoli 110 e 56 c.p. in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nonche' ex articolo 110 c.p., Decreto…

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