Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10512 del 20 novembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:10512PEN

Massima

Massima ufficiale
Secondo la disciplina sul condono edilizio, l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi a seguito di oblazione speciale non presuppone un atto amministrativo di concessione in sanatoria, espresso o tacito, ne` deve il giudice penale accertare l'inesistenza di cause, di insanabilita` assoluta o relativa, ostative alla sanatoria amministrativa, neppure con riguardo alla infedelta` della domanda dal momento che questo accertamento e` implicitamente contenuto nella certificazione del Sindaco sulla congruita` dell'oblazione versata. Al giudice penale spetta soltanto verificare: a) la tempestivita` della domanda, b) la riferibilita` della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo, c) la riferibilita` della domanda all'immobile stesso, d) la ultimazione dei lavori entro il termine di legge, e) i requisiti volumetrici dell'immobile costruito, nel caso di condono disciplinato dall'art.39 legge 23.12.1994 n. 724 f) la congruita` quantitativa dell'oblazione versata, attraverso l'acquisizione del certificato a tal fine rilasciato dal Sindaco competente. da vedere: Sen 06/06/1996 2055 sez 3 Pen

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