Cassazione penale Sez. I sentenza n. 139 del 7 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:139PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione, proposto avverso la ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, abbia confermato l'ordine di arresto provvisorio. Infatti il mandato o l'ordine provvisorio di arresto - emesso ex art. 251 ultimo comma cod. proc. pen. - cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua esecuzione non viene emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva e pertanto, poiché esso non ha più ragione di esistere, il ricorrente non ha alcun ragionevole interesse ad accertare se l'originario provvedimento provvisorio di arresto - attualmente non più esistente - fosse motivato o meno.

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