Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5636 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:5636SENT

Massima

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Il giudicato amministrativo, una volta formatosi, è vincolante per l'amministrazione e deve essere prontamente eseguito, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia o inadempimento. L'esecuzione del giudicato costituisce un obbligo giuridico inderogabile per la pubblica amministrazione, a tutela del diritto di credito del privato e del principio di effettività della giustizia amministrativa. L'amministrazione non può opporre eccezioni o contestare il contenuto della sentenza passata in giudicato, essendo tenuta a darne piena e tempestiva attuazione, senza indugi o pretestuose dilazioni. Il mancato adempimento del giudicato configura un illecito grave, sanzionabile anche con l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dei responsabili. Il giudice amministrativo, in caso di persistente inadempienza, può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per assicurare l'esecuzione della sentenza, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. L'esecuzione del giudicato amministrativo rappresenta, pertanto, un dovere inderogabile per la pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino.

Sentenza completa

N. 01267/2011
REG.RIC.

N. 05636/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01267/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2011, proposto dalla Sig.ra ((omissis)), rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via S. Teresa al Museo n.8;

contro

Comune di Villa di Briano in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

PER L’ESECUZIONE

della sentenza resa da questo Tribunale n.2257/2004, non impugnata nei termini, con la quale il Comune resistente è stato condannato al pagamento delle differenze retributive in ragione del servizio prestato dal 9/10/1968 al 28/2/1983 e al risarcimento del danno.

Visto il ricorso c…

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