Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4315 del 3 dicembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:4315PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell`art. 445 comma 2 cod. proc. pen., secondo la quale l`estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini ed alle condizioni ivi previste, comporta l`estinzione di ogni effetto penale, non trova applicazione in relazione all`eliminazione dell`iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, dal momento che, da un lato, la sentenza di patteggiamento non e` una sentenza di condanna, e, dall`altro, l`iscrizione nel casellario giudiziale non rientra tra gli effetti penali della condanna.    da vedere:

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