Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2885 del 9 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2885CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora un assegno bancario di conto corrente, con falsa firma di emittenza, venga negoziato dal portatore presso una banca diversa da quella trattaria (con anticipazione del relativo importo da parte della prima e successivo pagamento del titolo da parte della seconda mediante "stanza di compensazione") deve ritenersi configurabile a carico della banca non trattaria, secondo i principi generali che regolano l'illecito aquiliano, una responsabilità risarcitoria verso il correntista, per il danno subito a seguito del pagamento del titolo falsificato, qualora nella predetta negoziazione la medesima banca non trattaria si sia limitata a tutelare i propri interessi, con il ricevere garanzia di copertura dell'assegno da parte della trattaria, omettendo di usare tutta la doverosa prudenza e diligenza sull'accertamento dell'identità del portatore e della autenticità della firma di emittenza.

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