Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23322 del 23 agosto 2021

ECLI:IT:CASS:2021:23322CIV

Massima

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Il giudice di merito, nel decidere sulla domanda di interruzione di ogni contatto tra un minore e soggetti estranei al nucleo familiare, deve preliminarmente accertare l'efficacia nel nostro ordinamento del provvedimento straniero che ha riconosciuto il diritto di visita in favore di tali soggetti, mediante il procedimento di cui all'art. 67 della legge n. 218 del 1995. In assenza di tale preventiva dichiarazione di efficacia, le parti non sono legittimate a far valere i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento straniero, né il giudice può pronunciarsi nel merito sulla domanda di interruzione dei contatti, dovendo invece dichiarare l'improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione. Ciò vale sia per la parte che chiede l'interruzione dei contatti, in quanto titolare esclusiva della responsabilità genitoriale in base al provvedimento straniero, sia per la parte che invoca il riconoscimento del diritto di visita attribuitole dal medesimo provvedimento. La dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, riguardante lo stato e la capacità delle persone, deve essere pronunciata con efficacia di giudicato, non potendo essere disposta in via incidentale nell'ambito di un diverso giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36579/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentate e difese dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna depositato l'8 luglio 2019;

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