Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 2728 del 24 febbraio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:2728CIV

Massima

Massima ufficiale
L'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo sancita dall'art. 654 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il giudicato stesso sia fatto valere nei confronti di chi abbia partecipato al giudizio penale, e che la legge civile non ponga limiti alla prova del diritto controverso. Ne consegue che, trovando applicazione la citata disposizione anche con riferimento ai reati previsti in leggi speciali (art. 207 disp. att. cod. proc. pen.), deve ritenersi modificata la disciplina dell'art. 12 comma primo della legge 516/82, con conseguente impossibilità di far valere detto giudicato penale nel processo tributario, pur se l'amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile (come, ancora, implicitamente confermato dall'art. 20 del D.Lgs. 74/2000), poiché in esso sono posti limiti alla prova del diritto controverso, ex art. 7 comma quarto del D.Lgs. 546/92 (e, prima ancora, ex art. 35 comma quinto d.P.R. 636/1972).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.