Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10956 del 13 novembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:10956PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di cui all'art. 734 c.p. è di danno concreto, poiché la norma postula il deturpamento o l'alterazione delle bellezze naturali, indipendentemente dal nulla osta paesistico. La relativa valutazione è riservata al motivato apprezzamento dei giudici di merito. In tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione paesistica. Quando l'entità dell'alterazione infici — per la sua enormità — la presunzione di legittimità del nulla-osta, su cui il soggetto aveva ragione di confidare, il reato è però ugualmente configurabile.

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