Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27621 del 6 luglio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:27621PEN

Massima

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Il diritto di difesa dell'imputato sottoposto a misura cautelare personale è pienamente garantito anche nel caso in cui gli atti relativi all'ordinanza cautelare siano depositati nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, anziché in quella del giudice delegato per l'interrogatorio di garanzia. Infatti, la legge processuale penale prevede che tali atti siano comunque a disposizione del difensore presso la cancelleria del giudice delegante, il quale può prenderne visione e ottenerne copia, così da poter predisporre un'adeguata strategia difensiva. La mancata trasmissione degli atti al giudice delegato non determina automaticamente la nullità dell'interrogatorio, purché siano rispettate le modalità formali e sostanziali previste dalla legge e il giudice delegato sia in grado di contestare in modo chiaro all'imputato gli addebiti e gli elementi di prova a suo carico. Inoltre, il ritardo nella notifica al difensore dell'avviso di deposito degli atti, pur comportando il differimento del termine per impugnare l'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità. Infine, la legge riserva al solo giudice delegante il potere di decidere sulla conferma, modifica o revoca della misura cautelare, in quanto egli ha la cognizione completa dei fatti e dell'azione penale esercitata, a differenza del giudice delegato, che ha una visione limitata all'atto a lui richiesto. Pertanto, la disciplina normativa in esame non viola i principi costituzionali di difesa, di libertà personale e di ragionevolezza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. RENZO Michele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ST. MI. , N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 22/01/2009 TRIB. LIBERTA' di MILANO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore Avv.to RUSSO Riccardo, del Foro di Palermo, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso nonche' delle questioni di legittimita' …

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