Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13981 del 7 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:13981PEN

Massima

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Il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione può fondarsi su elementi indiziari e presuntivi, anche se non ancora definitivamente accertati in sede penale, purché oggettivamente valutabili e sintomatici di una condotta abituale e di un tenore di vita contrastanti con la sicurezza pubblica. In particolare, il giudice può legittimamente considerare precedenti penali, recenti denunce per gravi reati, frequentazioni con pregiudicati o soggetti sottoposti a misure di prevenzione, nonché ogni altra concreta manifestazione della personalità del soggetto, senza che assuma rilievo preponderante l'eventuale incensuratezza dello stesso o la mancata affermazione definitiva di responsabilità penale. Il giudizio di pericolosità sociale, infatti, è autonomo rispetto all'accertamento di responsabilità nel processo penale e può basarsi su una valutazione complessiva della personalità del soggetto, desunta da elementi indiziari e presuntivi, senza necessità di una prova diretta e certa della commissione di reati. Ciò in quanto il procedimento di prevenzione persegue finalità diverse da quello penale, essendo volto a prevenire la commissione di futuri reati sulla base di una valutazione prognostica della pericolosità del soggetto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 171/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con decreto in data 04.06.2013 il Tribunale di Napoli applicava a (OMISSIS) la sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni tre ed imponeva una cauzione di Euro 5.000,00: …

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