Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2201 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:2201SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, afferma che: 1. In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo l'ordine di ripristino un atto dovuto e vincolato, senza alcuna valutazione di sanabilità. 2. Il passaggio ai dirigenti, nella materia edilizia, delle competenze originariamente attribuite al Sindaco è ormai definitivamente completato, in virtù dell'evoluzione normativa che ha attribuito ai dirigenti, tra l'altro, la competenza ad emanare atti in materia edilizia, ricomprendendo tra gli atti di gestione anche i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi. 3. La motivazione dell'ordinanza di demolizione di opere abusive, trattandosi di atto dovuto e vincolato, risulta sufficientemente motivata con il riferimento alla compiuta descrizione delle opere abusive, alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e all'individuazione della norma applicata, senza necessità di ulteriori apprezzamenti discrezionali. 4. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive realizzate su area vincolata, non è necessario acquisire il preventivo parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio.

Sentenza completa

N. 05226/2009
REG.RIC.

N. 02201/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05226/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5226 del 2009, proposto da:
Maria Giuseppa Iacono, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Acunto, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Acunto in Napoli, v.le Michelangelo, n. 65 c/o St. Craus;

contro

Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di Serrara Fontana n. 44 del 10/06/2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 la dott…

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