Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1401 del 5 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1401PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora la cattura dell'imputato sia ordinata con il provvedimento di rinvio a giudizio, non è deducibile in sede di riesame la carenza di motivazione del mandato di cattura quando gli indizi che lo sorreggono sono costituiti dal richiamo a quegli stessi fatti che l'ordinanza di rinvio esamina e valuta come "prove" per il rinvio a giudizio.

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