Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 7459 del 25 marzo 2013

ECLI:IT:CASS:2013:7459CIV

Massima

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Il diritto di cronaca, pur costituendo un limite al diritto alla riservatezza e all'onore della persona, non può essere esercitato in modo assoluto e incondizionato, ma deve essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali della persona, in particolare con il diritto all'immagine e alla reputazione. Pertanto, la pubblicazione di notizie, anche se veritiere, può dar luogo a responsabilità civile per danni, qualora le stesse siano divulgate con modalità eccedenti lo scopo informativo e lesive della dignità e dell'onorabilità della persona, senza che sia sufficiente a escludere tale responsabilità il mero rispetto formale dei canoni del diritto di cronaca, quali la continenza espressiva e l'interesse pubblico all'informazione. Il giudice, nel valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, deve effettuare un bilanciamento tra il diritto di informazione e gli altri diritti della persona coinvolta, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, quali la rilevanza pubblica della notizia, le modalità della sua divulgazione, il grado di lesione della reputazione e dell'immagine della persona, nonché l'eventuale buona fede del giornalista. Qualora ritenga che il diritto di cronaca sia stato esercitato in modo sproporzionato e lesivo della dignità della persona, il giudice può condannare il responsabile al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

Dott. SCARANO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9185/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) - (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difen…

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